La riforma della legge fallimentare. Prima lettura del codice del...
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Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38, del 14 febbraio 2019 (CCII) rappresenta una svolta epocale nella disciplina della crisi d’impresa in quanto determinerà l’archiviazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.rnrnLa più importante novità del Codice è sicuramente rappresentata dall'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Le modifiche alla disciplina del concordato preventivo evidenziano una grande attenzione alla continuità aziendale ed alla salvaguardia dei posti di lavoro. Il concordato liquidatorio è ora ammissibile solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. Nella legislazione vigente gli istituti di risoluzione della crisi d’impresa – concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – sono concepiti avendo riguardo ad imprese singole, individuali o gestite in forma societaria, con poca o nessuna attenzione al fenomeno dei gruppi d’imprese. Sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate) per quella di liquidazione giudiziale. La disciplina della liquidazione giudiziale non presenta comunque dei cambiamenti radicali rispetto a quella del fallimento, ma soltanto alcuni aggiustamenti che rispondono al principio generale volto a riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata- sono riservate a tutti i debitori. Tra le novità più significative va menzionata l’introduzione delle c.d. procedure familiari sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull’intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune. Un’altra rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori -persone fisiche - meritevoli di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia.rnrnIl volume offre una prima ragionata lettura del CCII analizzando i profili di continuità e quelli di novità rispetto all’attuale disciplina.

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